WHISTLEBLOWING

Supporto al processo di segnalazione di illeciti

Il D.Lgs. n.24/2023 recepisce la Direttiva (UE) n.1937/2019 – riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni- e introduce in Italia il “whistleblowing” che rappresenta uno strumento utile alla emersione di illeciti in ambito lavorativo e, al tempo stesso, contribuisce a rafforzare l’immagine e l’accountability dell’azienda anche nell’ottica del rafforzamento della sua sostenibilità contribuendo agli obiettivi di “Lavoro dignitoso e crescita economica” (SDG 8), di “Città e Comunità Sostenibili e di Pace” (SDG 11), “Giustizia e Istituzioni forti” (SDG 16).

Gli obiettivi della normativa whistleblowing sono facilitati dall’introduzione di forme di protezione equilibrata e adeguata del segnalante contro possibili ritorsioni e conseguenze negative.

La norma si applica nelle aziende pubbliche e private che hanno impiegato una media di almeno 50 lavoratori.

Ambito oggettivo di applicazione

Il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le violazioni di normative europee o nazionali che consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità dell’azienda o l’interesse pubblico e che sono commessi nell’ambito di CMDO con cui il segnalante o il denunciante intrattiene un rapporto giuridico considerato qualificato dal legislatore.

Per segnalazione si intende: informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

Il dettaglio delle normative oggetto della disciplina whistleblowing, è rinvenibile nell’art. 2 c.1, l.a) e nell’allegato parte I del D.Lgs n.24/2023.

Non sono ammissibili, e verranno pertanto archiviate, contestazioni legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate, oppure per le quali l’ordinamento italiano prevede già apposite procedure di segnalazione, oppure in materia di sicurezza nazionale.

Ambito soggettivo di applicazione

I soggetti legittimati a presentare la segnalazione ai sensi della normativa (art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023) sono:

  • lavoratori dipendenti e autonomi,
  • liberi professionisti e consulenti,
  • lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso CMDO,
  • i volontari,
  • i tirocinanti,
  • gli azionisti,
  • le persone con funzione di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
Il canale interno di comunicazione

Il D.Lgs. n.24/2023 individua quale modalità prioritaria per effettuare le segnalazioni il canale interno all’azienda.

Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.n.24/2023 l’azienda istituisce i seguenti strumenti per l’attivazione del canale di segnalazione interno all’azienda, individuando un Gestore delle segnalazioni che è l’unico destinatario:

  • la forma orale: attraverso linee telefoniche al numero di telefono: 089825987-230 e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il Gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole;
  • la forma scritta: attraverso l’invio di una raccomandata all’indirizzo di Via Faraldo, 1 – Mercato San Severino (SA) all’attenzione del Gestore delle segnalazioni utilizzando gli appositi moduli predisposti.

È espressamente vietato dalla norma l’utilizzo della posta elettronica ordinaria o della PEC.

La segnalazione in forma scritta va inserita in due buste chiuse, includendo:

  • nella prima busta, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità;
  • nella seconda busta, l’oggetto della segnalazione, unitamente ad eventuali allegati.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”.

Modulistica e Riferimenti