Il D.Lgs. n.24/2023 recepisce la Direttiva (UE) n.1937/2019 – riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni- e introduce in Italia il “whistleblowing” che rappresenta uno strumento utile alla emersione di illeciti in ambito lavorativo e, al tempo stesso, contribuisce a rafforzare l’immagine e l’accountability dell’azienda anche nell’ottica del rafforzamento della sua sostenibilità contribuendo agli obiettivi di “Lavoro dignitoso e crescita economica” (SDG 8), di “Città e Comunità Sostenibili e di Pace” (SDG 11), “Giustizia e Istituzioni forti” (SDG 16).
Gli obiettivi della normativa whistleblowing sono facilitati dall’introduzione di forme di protezione equilibrata e adeguata del segnalante contro possibili ritorsioni e conseguenze negative.
La norma si applica nelle aziende pubbliche e private che hanno impiegato una media di almeno 50 lavoratori.
Il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le violazioni di normative europee o nazionali che consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità dell’azienda o l’interesse pubblico e che sono commessi nell’ambito di CMDO con cui il segnalante o il denunciante intrattiene un rapporto giuridico considerato qualificato dal legislatore.
Per segnalazione si intende: informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).
Il dettaglio delle normative oggetto della disciplina whistleblowing, è rinvenibile nell’art. 2 c.1, l.a) e nell’allegato parte I del D.Lgs n.24/2023.
Non sono ammissibili, e verranno pertanto archiviate, contestazioni legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate, oppure per le quali l’ordinamento italiano prevede già apposite procedure di segnalazione, oppure in materia di sicurezza nazionale.
I soggetti legittimati a presentare la segnalazione ai sensi della normativa (art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023) sono:
- lavoratori dipendenti e autonomi,
- liberi professionisti e consulenti,
- lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso CMDO,
- i volontari,
- i tirocinanti,
- gli azionisti,
- le persone con funzione di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
Il D.Lgs. n.24/2023 individua quale modalità prioritaria per effettuare le segnalazioni il canale interno all’azienda.
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.n.24/2023 l’azienda istituisce i seguenti strumenti per l’attivazione del canale di segnalazione interno all’azienda, individuando un Gestore delle segnalazioni che è l’unico destinatario:
- la forma orale: attraverso linee telefoniche al numero di telefono: 089825987-230 e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il Gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole;
- la forma scritta: attraverso l’invio di una raccomandata all’indirizzo di Via Faraldo, 1 – Mercato San Severino (SA) all’attenzione del Gestore delle segnalazioni utilizzando gli appositi moduli predisposti.
È espressamente vietato dalla norma l’utilizzo della posta elettronica ordinaria o della PEC.
La segnalazione in forma scritta va inserita in due buste chiuse, includendo:
- nella prima busta, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità;
- nella seconda busta, l’oggetto della segnalazione, unitamente ad eventuali allegati.
Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”.